Il Diritto di Sapere – Fondo vittime dei reati violenti: quando l’indennizzo è più ingiusto del danno subito

Il Diritto di Sapere – Fondo vittime dei reati violenti: quando l’indennizzo è più ingiusto del danno subito

Homepage - Il 31 agosto 2017 è stato adottato un decreto interministeriale con il quale sono stati determinati gli importi dell’indennizzo che lo Stato deve dare alle vittime dei reati violenti nel caso in cui il responsabile sia ignoto o non possieda le risorse necessarie per adempiere al risarcimento del danno.

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Il 31 agosto 2017 è stato adottato un decreto interministeriale con il quale sono stati determinati gli importi dell’indennizzo che lo Stato deve dare alle vittime dei reati violenti nel caso in cui il responsabile sia ignoto o non possieda le risorse necessarie per adempiere al risarcimento del danno. In realtà questo risultato è frutto di una lunga inerzia da parte delle nostre istituzioni le quali mancavano di recepire in maniera adeguata la direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004.

Dopo l’accoglimento del ricorso presentato dalla Commissione europea alla Corte di Giustizia, all’esito della procedura di infrazione intrapresa nei confronti dello Stato italiano, è stata approvata la Legge n. 122 del 7 luglio 2016 c.d. legge europea 2015/2016. Questa legge all’art.11 delega i ministeri degli Interni e della Giustizia in accordo con il ministero dell’Economia, alla determinazione dei limiti massimi previsti per l’indennizzo a carico dello Stato.

Innanzitutto va chiarito il motivo per cui lo Stato italiano era stato dichiarato inadempiente verso gli obblighi derivanti dalla direttiva comunitaria. Ciò riguardava il fatto di non aver previsto un sistema di indennizzo che comprendesse tutti i reati commessi con intenzionalità e violenza contro la persona. Infatti, il legislatore si era limitato ad intervenire prevedendo un sistema di indennizzo nei confronti delle vittime di alcuni specifici reati, in particolare quelle di terrorismo e della criminalità organizzata. Il diritto all’ indennizzo non era stato riconosciuto alle vittime dei reati sessuali e di omicidio, anch’essi rientranti, secondo il nostro sistema penale, tra i reati contro la persona. 

E’ stato dunque istituito il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti (questa la denominazione è stata data a seguito dell’estensione dell’indennizzo anche alle vittime dei reati dolosi commessi con violenza alla persona, del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e del reato di lesioni personali dolose gravi e gravissime).

L’indennizzo viene erogato in favore delle vittime al fine di rimborsare le spese mediche ed assistenziali sostenute, almeno che non ricorra il reato di omicidio e di violenza sessuale, in tal caso la vittima o gli aventi diritto in caso di morte di quest’ultima (pensiamo ai figli di una donna uccisa dal marito o dal convivente, per fare un triste esempio) avranno diritto a ricevere l’indennizzo indipendentemente dalle spese mediche sopportate.

L’accesso all’indennizzo è comunque soggetto ad una serie di condizioni. Tra queste quella che desta più clamore è la situazione reddituale della vittima. Affinché una persona possa veder riconosciuto il diritto a ricevere l’indennizzo non dovrà aver maturato un reddito annuo superiore a 11.528,41€, rilevato nell’ultima dichiarazione reddituale.

Un ultimo aspetto da evidenziare sull’argomento è quello riguardante la disciplina afferente ai limiti massimi che possono essere erogati dallo Stato a seguito del riconoscimento del diritto di indennizzo. Con questa si concluderebbe il recepimento della direttiva comunitaria. Si tratta di somme di indennizzo ridicole se pensiamo ai danni subiti dalla vittima a causa di reati di omicidio (per il quale il massimo fissato sono 7.200€, sale a 8.200€ a favore dei figli della vittima) o a quello di violenza sessuale (il cui limite è di 4.800€).

Lascio al lettore ogni considerazione in merito.

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