
Tuscia Expo, con la notizia della messa in liquidazione della società di cui è stato socio il Comune di Viterbo si è riacceso il tema dell’azione di responsabilità verso gli ex amministratori.
Argomento spinoso sul quale il sindaco Leonardo Michelini ha presentato in consiglio comunale un parere scritto dal suo consulente Alessandro Pascolini.
Un parere che ha determinato la perplessità di diversi consiglieri di opposizione, che su tutta la situazione vogliono vederci chiaro. In prima linea i Cinque Stelle (La Fune ha realizzato un’apposita intervista con il consigliere Gianluca De Dominicis) ma anche gli altri. Particolarmente perplesso anche Giulio Marini: “Ai miei tempi venne fatta l’azione di responsabilità verso gli ex amministratori del Cev, 53mila euro di spese legali. Adesso si dice che non si può fare… C’è qualcosa che non torna”.
La versione integrale del parere del consulente Alessandro Pascolini
In relazione alla richiesta di parere del 18 maggio 2016, avente a oggetto la possibilità di esperire azione sociale di responsabilità contro gli amministratori di Tuscia Expo spa in liquidazione, si comunica che con sentenza n. 10/16 depositata il 1/07/2016 il Tribunale di Viterbo ha dichiarato il fallimento della predetta società, nominando curatore fallimentare il dottor Maurizio Longhi.
Come anticipato verbalmente, ai sensi dell’articolo 2394-bis dekl codice civile, dopo la dichiarazione del fallimento il curatore fallimentare è l’unico legittimato a proporre l’azione sociale di responsabilità.
Il socio (nel caso di specie il Comune di Viterbo) dopo la dichiarazione di fallimento non è quindi legittimato a proporre l’azione sociale di responsabilità. Né sarebbe stato opportuno proporre la detta azione prima della dichiarazione di fallimento (quanto meno a decorrere dal 2/11/2015, quando la stessa Tuscia Expo ha presentato ricorso per la dichiarazione del proprio fallimento) atteso che la prevedibile dichiarazione di fallimento, sopravvenuta in corso di causa, avrebbe fatto venir meno la legittimazione attiva del socio, con la conseguente interruzione del processo determinando la perdita delle spese anticipate, in nessun modo recuperabili.
In ogni caso la prescrizione quinquiennale, decorrente dalla cessazione degli amministratori dalla carica avrebbe consentito l’azione di responsabilità solo nei confronti degli ultimi amministratori, cessati dalla carica con la messa in liquidazione della società, nel 2012, mentre sarebbe stata prescritta e quindi non esercitabile utilmente ogni azioni verso gli amministratori cessati dalla carica anteriormente al 30/06/2011.


















