

VITERBO – Gentile direttore, in un mio precedente articolo, pubblicato col titolo “Data center nel Lazio, un’opportunità da cogliere al più presto”, ho sostenuto le ragioni per cui è indispensabile che al più presto sia approvata una legge regionale che governi e orienti lo sviluppo di queste infrastrutture nel nostro territorio, privilegiando le aree dismesse o contaminate, tutelando le risorse idriche e assicurando un’effettiva partecipazione pubblica, in analogia a quanto fatto recentemente in Lombardia.
I tempi per approvare una legge, si sa, non sono brevi. Nel frattempo le amministrazioni operano e sono chiamate a valutare e, per quanto di loro competenza, decidere il da farsi di fronte a istanze autorizzative portate sulle loro scrivanie.
Muovo un passo ulteriore, quindi, partendo da questa mia recente riflessione, per portare l’attenzione in particolare sui Comuni, che in fin dei conti sono tra i principali destinatari di questa partita, pur non essendo i soggetti che autorizzano infine la realizzazione del data center, come chiarirò in dettaglio nella parte finale di questo contributo (la freccia autorizzativa, lo anticipo, scocca dall’arco della Regione o del Ministero dell’ambiente, a seconda della taglia dell’impianto). In attesa di una disciplina regionale organica, alcuni progetti stanno però già arrivando sui tavoli di alcuni sindaci e le amministrazioni locali devono essere pronti a valutarli e, per quanto possibile, indirizzarli.
Territorio e organizzazione
Quando si affaccia un investitore alla porta, lo sanno bene gli amministratori locali, il primo passo è rappresentato dal comprendere se vi è quantomeno in astratto una fattibilità localizzativa e logistica dell’iniziativa: a tal fine si procede così a mappare le aree potenzialmente idonee, verificando destinazione urbanistica, proprietà, vincoli, stato delle bonifiche, vicinanza alla rete elettrica in fibra, viabilità, disponibilità idrica e capacità di depurazione. La priorità dovrebbe ovviamente essere data alle aree industriali dismesse degradate o contaminate, soprattutto se già prossime alle infrastrutture necessarie. In questo modo l’investimento può sostenere rigenerazione e bonifica, evitando un nuovo consumo di suolo agricolo. È la direzione seguita anche della legge lombarda numero 11 del 2026, nonché, già in concreto, nel territorio toscano di Figline Valdarno, dove è stato recentemente annunciato l’avvio della realizzazione, all’interno di un’area industriale dismessa, di un polo di innovazione tecnologica – con un data center – e ambientale con parco fotovoltaico, impianto di elettrolisi, allevamento ittico a ciclo chiuso e vertical farm.
Un campus digitale non rappresenta del resto un normale intervento edilizio. Esso coinvolge profili e competenze ben distinti quali l’urbanistica, l’ambiente, l’energia, i tributi, i lavori pubblici e lo sviluppo economico. Ogni Comune interessato dovrebbe quindi costruire una cabina di regia con un responsabile unico capace di coordinare gli uffici, raccogliere i dati e definire in anticipo le valutazioni dell’amministrazione, ove richiesto poi da rappresentare anche all’interno del procedimento unico autorizzativo, di cui si dirà più avanti.
Ma proprio tutti gli investitori sono potenzialmente benvenuti?
Interessante notare anche come prima di assumere impegni politici o avviare procedure per giungere all’approvazione di una variante al piano regolatore, un Comune debba senza indugio chiedere e ottenere dati verificabili da parte dei potenziali investitori. Sarebbe infatti opportuno accertare, tra le cose principali, la disponibilità dell’area, la solidità finanziaria dell’investitore, la potenza richiesta in relazione all’impianto in sé, lo stato della connessione elettrica, la tecnologia di raffreddamento, le attese sui consumi idrici, i tempi di realizzazione, l’occupazione prevista (eventualmente con impegno anche ad assumere manodopera locale, specializzata e non), il piano di bonifica e le garanzie finanziarie.
Una richiesta di connessione non dimostra da sola, del resto, la maturità di un progetto. Nemmeno un investimento “a più zeri” garantisce automaticamente un’occupazione continuativa proporzionata. I data center sono infatti infrastrutture ad alta intensità di capitale e non necessariamente di forza-lavoro. Di qui la necessità che questi aspetti siano chiaramente esplicati e ove opportuno valutati e, per quanto possibile, negoziati.
Occorre inoltre distinguere gli oneri dovuti per legge dalle misure ulteriori che possono essere concordate con il privato. Le compensazioni non possono naturalmente trasformarsi nel prezzo di un’autorizzazione favorevole né sostituire le misure necessarie per evitare o ridurre gli impatti.
Acqua ed energia, come ovviare le criticità
Nei territori soggetti a stress idrico, come quello della provincia di Viterbo, è opportuno inoltre che i Comuni interessati, l’Ente di Governo dell’Ambito, il gestore del s.i.i. e l’Autorità di bacino abbiano ben presenti i consumi annuali e di picco, le fonti di approvvigionamento e la tecnologia di raffreddamento. Dovrebbero essere ovviamente preferiti sistemi a basso o nullo consumo idrico per il raffreddamento ordinario, specialmente nei bacini già in sofferenza. Anche sul versante energetico occorre che siano previamente forniti e analizzati dati concreti. Occorre quindi che gli enti coinvolti conoscano con precisione anzitutto la potenza richiesta nelle diverse fasi, i tipi necessari di opere di connessione e la strategia di approvvigionamento. Occorre peraltro non dimenticare che potrebbe esserci anche la possibilità di recuperare il calore prodotto dall’impianto, lì dove sia contestualmente presente un utilizzatore vicino e stabile, come una rete di teleriscaldamento, un impianto produttivo o una struttura pubblica.
Il nuovo procedimento unico, regolato dalla legge nazionale
Vengo dunque a descrivere molto rapidamente il nuovo iter autorizzatorio sancito con legge nazionale. La mancanza di una legge organica regionale, abbiamo detto, costituisce allo stato una criticità ineliminabile. Ciononostante, i Comuni devono tenere presente che lo Stato è recentemente intervenuto, quantomeno in relazione alla definizione del procedimento autorizzativo, con l’articolo 8 del decreto-legge n. 21 del 2026 convertito dalla legge n. 49 del 2026, che ha introdotto un iter unico per la realizzazione e l’ampliamento dell’esercizio dei data center e delle relative connessioni elettriche. Nel Lazio, inoltre, è prevista la possibilità di realizzare data center nelle aree e negli immobili con destinazione produttiva e direzionale (come sancito dall’articolo 27 della legge regionale n. 12 del 2025).
Se poi occorre una variante, l’articolo 8 del d.P.R. n. 160 del 2010 – da coordinare con la nuova legge nazionale del 2026 – consente, quando ne ricorrano i presupposti, di utilizzare la conferenza di servizi prevista per gli impianti produttivi, con il successivo voto del Consiglio comunale.
Venendo quindi all’art. 8 del decreto-legge n. 21/2026, questo prevede in sintesi, per quanto oggi di interesse:
a) il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione dei data center e delle relative reti di connessione di utenza da parte dell’autorità competente in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ovverosia, in alternativa tra loro, la Regione (per impianti di generatori con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW), o il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (per impianti con potenza termica pari o superiore a 300 MW);
b) l’avvio del procedimento unico su iniziativa del proponente mediante istanza di autorizzazione unica, comprensiva di tutta la documentazione ed elaborati necessari per il rilascio dei permessi, delle autorizzazioni, delle intese, nulla osta, assensi comunque denominati, ivi inclusi quelli per la valutazione di impatto ambientale (VIA), l’AIA, l’autorizzazione paesaggistica o culturale, l’utilizzo delle acque e le emissioni in atmosfera;
c) la conclusione del procedimento entro dieci mesi, decorrenti dalla verifica della completezza della documentazione a corredo dell’istanza, prorogabili – in via eccezionale – per un massimo di tre mesi, nei casi di complessità del progetto; nell’ambito del procedimento unico i termini della VIA sono dimezzati;
d) il rilascio dell’autorizzazione unica all’esito della conferenza di servizi (art. 14-bis legge n. 241/1990), alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti, ivi inclusi quindi i Comuni;
e) nel caso di progetto soggetto a verifica di assoggettabilità a VIA che si concluda con provvedimento di assoggettamento a VIA, l’obbligo per il proponente di presentare istanza di VIA entro 90 giorni; decorso inutilmente tale termine, l’istanza di autorizzazione unica si intende rinunciata, ferma restando la possibilità di presentare una nuova domanda.
Interloquire oltre i confini comunali. Quando è necessario
Si noti infine che un grande data center può sorgere sul territorio di un Comune e produrre effetti diretti o indiretti su molti altri. Com’è noto a tutti gli amministratori, elettrodotti, viabilità, emissioni e domanda di servizi non rispettano i confini amministrativi. Per i progetti maggiori servono quindi valutazioni o veri e propri accordi con i Comuni vicini, la Provincia o la Città metropolitana, la Regione e il Consorzio industriale. Se ogni ente negozia da solo, si rischia una competizione al ribasso. La cooperazione consente invece di condividere dati e monitoraggi, programmare le opere sovracomunali e distribuire in modo più equilibrato benefici e misure compensative.
Il quadro è complesso, è evidente, ma il Comune che eventualmente avrà modo di ospitare un data center sul proprio territorio creerà senza dubbio le condizioni per veicolare un enorme valore aggiunto in termini di redditività e sviluppo territoriale, a sé e a tutto il sistema produttivo provinciale e regionale.

















