
VITERBO – Ecco tutte le misure varate dal Governo per le due settimane di festività che inaspriscono i provvedimenti del DL 2 dicembre e del Dpcm 3 dicembre.
IL CALENDARIO DELLE CHIUSURE
In totale, come disposto dal “decreto Natale” varato dal Governo venerdì 18 dicembre 2020, le giornate di “zona rossa” per tutto il territorio nazionale saranno dieci:
- la vigilia di Natale, il giorno di Natale, Santo Stefano e l’indomani
- San Silvestro, Capodanno, sabato 2 e domenica 3 gennaio 2021
- Martedì 5 e mercoledì 6 gennaio.
NO AGLI SPOSTAMENTI FRA REGIONI
Di fatto, a partire da lunedì 21 dicembre il “Decreto Natale” (che inasprisce i provvedimenti varati dal DL del 2 dicembre e dal Dpcm 3 dicembre 2020, entrambi destinati a restare in vigore fino al 15 gennaio 2021) stabilisce il divieto a potere spostarsi oltre il proprio territorio regionale, se non con autocertificazione che riporta gli ormai noti motivi di comprovata necessità, esigenze di salute, di studio o di emergenza. Gli spostamenti all’interno della regione di residenza o di domicilio sono liberi, nel rispetto degli orari: dalle 5 alle 22. Oltre, è necessaria l’autodichiarazione. Si può comunque fare rientro alla propria abitazione.
LE DEROGHE
Il lockdown nazionale consente, in buona sostanza, di potere spostarsi – anche all’interno del proprio Comune – esclusivamente con autodichiarazione. Fra le motivazioni accettate, c’è l’assistenza a persone anziane o comunque non autosufficienti che non possano ricevere da terzi residenti sul posto analoghe cure. Il nuovo decreto del 18 dicembre prevede tuttavia due eccezioni.
- Invitare familiari non conviventi: in occasione dei pranzi e delle cene durante i giorni di festività, si può invitare (una sola volta al giorno, e verso una sola abitazione) un massimo di due congiunti, se non siano conviventi, con eventuali minori fino a 14 anni e/o disabili a carico
- Spostamenti fra piccoli Comuni: è permesso, per quanti risiedano in un territorio comunale che non supera i 5.000 abitanti, spostarsi verso un altro Comune, purché non si superi una distanza di 30 km e non alla volta di un capoluogo di provincia.
Per questo, sull’autocertificazione compare una nuova motivazione, che si può barrare a comprova dello spostamento, in cui si indicano “Altri motivi ammessi dalle normative vigenti o dai predetti decreti, ordinanze e provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione dalla diffusione del contagio”.
SANZIONI PER I TRASGRESSORI
Per chi viola le chiusure pressoché totali nelle giornate di lockdown, restano in vigore le sanzioni già adottate all’inizio della scorsa primavera (art. 4 del DL n. 19 del 25 marzo 2020, convertito nella legge n. 35 del 22 maggio 2020), che vanno da 400 euro a 1.000 euro. Attenzione in ogni caso al “coprifuoco”: se resta in vigore dalle 22 alle 5 del giorno successivo per tutte le festività, il 1 gennaio “slitta” alle 7 del mattino.
SECONDE CASE
Sarà possibile – e questa è una novità recepita per venire in contro alle esigenze di quanti sarebbero costretti a tenerle chiuse – recarsi presso la propria seconda casa, anche dal 24 dicembre al 6 gennaio, a condizione che essa si trovi all’interno della regione di residenza del proprietario. Valgono le regole sopra riportate: non più di una volta al giorno, sempre dalle 5 alle 22 e con al massimo di due persone in più rispetto ai proprietari conviventi più eventualmente under 14 e persone disabili o non autosufficienti che siano conviventi.
QUALI ATTIVITÀ RESTANO APERTE
Nei dieci giorni di “zona rossa” (che, è opportuno ricordarlo, sono il 24, 25, 26 e 27 dicembre 2020; 31 dicembre, 1, 2 e 3 gennaio 2021; 5 e 6 gennaio 2021) vige la chiusura delle attività commerciali di vendita al dettaglio (come ad esempio negozi e centri estetici) e di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: possono tenere aperto se prevedono consegne a domicilio e, fino alle 22, da asporto), ad eccezione dei negozi di generi alimentari e di prima necessità, dunque supermercati, edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Le chiese ed i luoghi di culto potranno restare aperti fino alle 22.
Per l’ambito automotive: autofficine, gommisti, elettrauto, carrozzerie e negozi di autoricambi possono tenere aperto.
Relativamente all’attività motoria, questa è consentita se effettuata individualmente e nei pressi della propria abitazione.
ZONA ARANCIONE: QUALI PROVVEDIMENTI
Lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 dicembre e lunedì 4 gennaio 2020 il territorio nazionale sarà in “zona arancione”. Per quelle giornate, sono consentiti gli spostamenti all’interno del territorio comunale di residenza o di domicilio, anche senza dover portare con se l’autocertificazione, che occorre comunque compilare se si debba oltrepassare i confini comunali per motivi di salute, lavoro, emergenza o necessità.
ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI SERVIZI
Rispetto alla “zona rossa”, i negozi possono restare aperti fino alle 21. Rimangono invece sospese le attività di ristorazione se non prevedono consegne a domicilio e – fino alle 22 – la ristorazione con asporto. In pratica, non si possono consumare cibi né bevande sul posto né nelle adiacenze del negozio. Autogrill e attività di ristorazione presenti nelle aree delle stazioni e degli aeroporti restano aperti.
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