Il Diritto di Sapere - La riforma sulla legittima difesa: ma cosa si intende per “tempo di notte”?
Foto durante approvazione alla Camera
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La Camera dei Deputati ha approvato lo scorso 4 maggio il disegno di legge n. 3785 intitolato “Modifiche agli articoli 52 e 59 del codice penale in materia di legittima difesa”, trasmesso poi al Senato della Repubblica affinché si pronunci sulla sua approvazione.

La Camera dei Deputati ha approvato lo scorso 4 maggio il disegno di legge n. 3785 intitolato “Modifiche agli articoli 52 e 59 del codice penale in materia di legittima difesa”, trasmesso poi al Senato della Repubblica affinché si pronunci sulla sua approvazione.

Si tratta di un testo di legge che già in sede di approvazione è stato molto criticato. Di seguito verranno evidenziati gli aspetti di criticità della riforma. La quale, al contrario di come è stato scritto, non sembra possa consegnare una vera e propria “licenza di uccidere” ai proprietari di case e attività commerciali assaltate dai rapinatori, quanto piuttosto sembra risultare una riproposizione della c.d. legittima difesa domiciliare, introdotta dalla Legge n. 59/2006.

A differenza da quest’ultima, la legittima difesa che si vorrebbe introdurre presenta, per come è stata formulata, un ampio margine di incertezza riguardante la discussa formula del “tempo di notte”. Ma di ciò si dirà meglio in seguito. Prima di trattare le modifiche che si intendono apportare all’articolo sulla legittima difesa, occorre innanzitutto spiegare cosa sia.

La legittima difesa è una scriminante o anche detta causa di giustificazione, si tratta di circostanze che se ricorrono vanno ad escludere la pena in quanto quel caso concreto pur possedendo gli elementi previsti dalla norma incriminatrice per costituire un reato risulta nel suo complesso lecito.

Dunque siamo in presenza di circostanze che escludono l’applicazione della norma penale incriminatrice. Come ad esempio può essere l’omicidio di un uomo commesso per legittima difesa, il quale in virtù della scriminante non viene punito. La ragione per la quale è riconosciuta è quella di garantire ai soggetti l’autotutela di un diritto al fine di respingere la violenza altrui, quando la tutela degli organi di polizia risulterebbe tardiva.

Nel nostro codice penale, all’art. 52, è prevista la non punibilità di chi “ha commesso un fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”. In altre parole, per esserci legittima difesa nel caso in cui ricorra l’uccisione dell’aggressore, debbono necessariamente sussistere delle condizioni: in primo luogo, il pericolo minacciato deve essere diretto ad infliggere un’offesa ingiusta e deve sussistere nel momento in cui l’aggredito reagisce, ossia deve esserci una minaccia attuale; in secondo luogo, la reazione del soggetto aggredito deve essere necessaria e proporzionale all’offesa.

Nel 2006, il nostro legislatore è poi intervenuto con la legge n. 59 introducendo all’art. 52 c.p. i commi 2 e 3 con i quali ha sentito l’esigenza di dare una espressa previsione normativa a quella che viene detta “legittima difesa domiciliare”. Andando a preveder l’ipotesi in cui l’aggressione avviene in un’abitazione o in altro luogo dove venga svolta attività commerciale o professionale, in tal caso sussisterebbe la proporzionalità tra l’offesa e la reazione quando l’uso di un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo venga impiegato per difendere la propria o altrui incolumità o i beni propri o altrui, se non vi sia una rinuncia da parte dell’aggressore nel proseguire la condotta offensiva e vi sia il pericolo per l’incolumità fisica del soggetto aggredito.

Nella formulazione normativa manca il riferimento all’attualità del pericolo e all’inevitabilità dell’uso dell’arma detenuta come strumento di difesa, ma la giurisprudenza ha provveduto ad interpretare la legittima difesa domiciliare alla luce dei suddetti requisiti, non ritenendo sufficiente fondare la legittimità della condotta reattiva solamente sul requisito della proporzionalità fissato dalla legge.

Nel quadro così delineato si andrebbe ad aggiungere la riforma (qualora venisse approvata). Tale testo di legge vorrebbe introdurre un comma 2 all’art. 52 c.p. il quale andrebbe a prevedere che:“Fermo quanto previsto al primo comma, si considera legittima difesa, nei casi di cui all’art. 614 comma 1 e 2 c.p. la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno”.

E’ chiaro come l’intento del legislatore sia quello di ampliare le ipotesi di legittima difesa a quei casi in cui la reazione sia avvenuta a seguito di un’aggressione nelle ore notturne presso l’abitazione, sottraendole dai requisiti dell’attualità del pericolo, della necessità e della proporzionalità dell’offesa. Ma ciò non sembrerebbe possibile alla luce delle possibili censure di legittimità costituzionale. Dunque, sia la legittima difesa domiciliare introdotta nel 2006, sia la legittima difesa derivante dalla riforma, devono sottostare ai requisiti generali previsti al comma 1 art.52 c.p..

Ma molte perplessità ha suscitato quella locuzione “tempo di notte” il quale a causa della sua vaghezza risulta essere in contrasto con il principio di determinatezza delle norme penali. E’ incerto quale sia la fascia oraria notturna, ciò rende difficoltoso l’operatività di questa ipotesi di legittima difesa.

Appare chiaro come la riforma legislativa sulla legittima difesa sia un espediente politico per assecondare la richiesta di sicurezza da parte dell’opinione pubblica di fronte ai sempre più frequenti episodi di violenza.

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