239mila 565 elettori della Tuscia chiamati alle urne per cinque quesiti referendari
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Al quesito referendario è possibile votare "sì" se si è favorevoli all'abrogazione di quanto oggi vigente e "no" se lo si vuole mantenere. E' possibile anche una terza modalità che è quella del non voto, perché se il referendum non raggiunge il quorum del 50% più uno degli aventi diritto al voto è nullo. 

VITERBO – Domenica e lunedì di seggi aperti per referendum. Sono 239mila 565 gli elettori del Viterbese chiamati alle urne per esprimere il proprio parere su cinque quesiti referendari che toccano temi come il lavoro e la cittadinanza. 295 i seggi attivi in tutta la provincia.

Domenica 8 giugno sarà possibile votare dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Lo spoglio comincerà alla chiusura del voto. Al quesito referendario è possibile votare “sì” se si è favorevoli all’abrogazione di quanto oggi vigente e “no” se lo si vuole mantenere. E’ possibile anche una terza modalità che è quella del non voto, perché se il referendum non raggiunge il quorum del 50% più uno degli aventi diritto al voto è nullo.

 

Quesito 1 – Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione

Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?

 

Quesito 2 – Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale

Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?

 

Quesito 3 – Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi

Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b-bis)”; comma 1-bis, limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “, in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?

 

Quesito 4 – Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione.

Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, in tema di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?

 

Quesito 5 – Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana.

Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante “Nuove norme sulla cittadinanza”?

 

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Partiamo da un presupposto: vi avrei fotografato tutti. Ma proprio tutti, per fare un mega collage da appendere sulla parete più grande di Viterbo.
Iniziamo la settimana mettendo "freccette" nel nostro arco.
Entro le prime luci del 9 settembre, i blindati con la croce nera avevano già occupato la stazione di Porta Romana, sbarrato i varchi di Valle Faul e preso il controllo dell'aeroporto deserto e dello stesso presidio di Santa Maria in Gradi.
Esigere lungimiranza e visione almeno su qualche argomento. Ne cito alcuni.
Di certo, non è con qualche demagogica stretta di mano che si risolve un problema che sta diventando sempre più di dimensioni continentali, anzi globali; un problema dove ballano significati differenti e troppo contraddittori di ciò che si intende per rispetto della diversità e della libertà.
Torna l’appuntamento con il Semaforo de La Fune, l’analisi critica dei fatti che hanno segnato la settimana viterbese.
Sì, l’Uomo è incontentabile; è il suo difetto, ma anche il suo pregio, la molla che lo spinge a migliorare, a crescere, ad esplorare nuove vie, insomma a costruire la propria vita… E c’è chi bonariamente prova ad esaudire i suoi desideri. Ma che succede se la corda viene tirata troppo e il meccanismo si inceppa? E poi, possibile che nessuno si accontenti veramente? Anche ad un Creatore alla fine salta la pazienza…

“L’attesa e il silenzio ti faranno forte”

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