Terme Paliano, Moltoni: “Dubbi sulla legittimità dell’inquadramento normativo dell’iniziativa”

Terme Paliano, Moltoni: “Dubbi sulla legittimità dell’inquadramento normativo dell’iniziativa”

Homepage - Abbiamo recuperato il testo dell'intervento del consigliere Moltoni, che riproponiamo nell'interezza del ragionamento.

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Terme di Paliano, il consigliere del Gal Francesco Moltoni ha sottolineato in un intervento durante la seduta di giovedì forti dubbi sulla legittimità dell’iter seguito. Lo ha fatto con un lungo intervento, molto particolareggiato e lasciando intendere che la vicenda potrebbe arricchirsi di ulteriori sviluppi.

Abbiamo recuperato il testo dell’intervento del consigliere Moltoni, che riproponiamo nell’interezza del ragionamento.

“Riteniamo che l’iter seguito per l’approvazione della delibera è illegittimo, quindi non partecipiamo al voto.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 della legge n. 1150 del 1942 (Legge Urbanistica), i Piani Particolareggiati sono redatti solo e solamente a cura del Comune, tanto è che la legge non prevede, ovviamente, alcuna convenzione;

I Piani Attuativi del Prg redatti dai privati non si possono chiamare “Piani Particolareggiati di Iniziativa Privata”, ma debbono essere chiamati “Piani di Lottizzazione”, come indicato nella legge (li puoi chiamare come vuoi, anche Piani Particolareggiati di iniziativa privata ma giuridicamente ed urbanisticamente debbono intendersi “Piani di Lottizzazione Convenzionati” e in effetti nella proposta presentata è contemplata la “Convenzione”); e questi sono esplicitamente esclusi dall’art. 4 delle LR n. 36/87 (l’articolo recita espressamente “con esclusione dei piani di lottizzazione”) articolo che il Comune invece vorrebbe applicare a inquadramento dello svolgimento dell’iter amministrativo di approvazione.

I Piani Partciolareggiati (quelli redatti dal Comune) sono gli strumenti attuativi per eccellenza, quelli cui la Legge Urbanistica ha da sempre affidato in assoluto l’attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale (PRG) ai sensi dell’art. 13 della stessa legge.
Nell’iniziativa in discussione, invece, non siamo in presenza di un Piano Attuativo delle previsioni di Prg, in quanto il Piano proposto include circa 7 ettari, su 12 complessivi, assolutamente privi di destinazione urbanistica. In tal senso tale proposta non può che porsi come “variante sostanziale” alle previsioni di PRG, rizonizzando nei fatti aree attualmente prive di destinazione urbanistica; situazione questa assolutamente non contemplata e non prevista dalle procedure di cui alla LR n. 36/87, invocata sia dai proponenti che dagli uffici comunali.

Senza entrare nel merito dei contenuti, della compatibilità paesaggistica del progetto proposto e della rispondenza dell’iniziativa alle esigenze di sviluppo del termalismo viterbese, in relazione soprattutto alla previsione di “villette” a nostro avviso tipologicamente obsolete capaci di soddisfare unicamente interessi meramente speculativi, tutto quanto precede pone domande ed effetti dubbi sulla legittimità dell’inquadramento normativo individuato per l’approvazione dell’iniziativa”.

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