Secondo il Tar l’ordinanza anti-accattonaggio sarebbe illegittima
Homepage - Secondo il Tar le amministrazioni locali possono varare ordinanze solo per “fronteggiare eventi e pericoli eccezionali ed emergenziali” che minaccino “l’incolumità pubblica” e la “sicurezza urbana”.
L’ordinanza anti-accattonaggio sarebbe illegittima. È il parere del Tar del Friuli Venezia Giulia che nel dicembre scorso è intervenuto per annullare l’ordinanza del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza che vietava, tra le altre cose, l’accattonaggio.
Il tema è di interesse viterbese poiché in questi giorni si discute dell’ordine del giorno di Gianmaria Santucci che vorrebbe che il Consiglio comunale chiedesse al sindaco Leonardo Michelini di emettere un’ordinanza simile contro l’accattonaggio. Fenomeno che si ritiene essere esploso in maniera incontrollata nelle ultime settimane e che mettere a rischio la pacifica convivenza in Città.
Ebbene, secondo il Tar le amministrazioni locali possono varare ordinanze solo per “fronteggiare eventi e pericoli eccezionali ed emergenziali” che minaccino “l’incolumità pubblica” e la “sicurezza urbana”. Insomma quelle situazioni che non possono essere combattuti con strumenti ordinari perché sennò il Comune uscirebbe dal tracciato dei propri poteri.
Per renderla attuabile, come mostrano altre esperienze, servono dati, report e analisi precise di cause ed effetto rispetto all’azione che creerebbe disagio e il disagio stesso. Affidarsi al “sentore comune” infatti non è sufficiente.
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