Il Diritto di Sapere – Il negazionismo fuori dalla copertura della libera manifestazione del pensiero
Homepage - Il termine stesso negazionismo viene indicato come una forma estrema di revisionismo storico, riguardante in particolare le vicende legate alla Shoah ed ai genocidi. In realtà, il negazionismo è un concetto ben diverso dal revisionismo in senso stretto, ed è proprio su tale differenza che si gioca, per così dire, la sua punibilità.
Il termine stesso negazionismo viene indicato come una forma estrema di revisionismo storico, riguardante in particolare le vicende legate alla Shoah ed ai genocidi. In realtà, il negazionismo è un concetto ben diverso dal revisionismo in senso stretto, ed è proprio su tale differenza che si gioca, per così dire, la sua punibilità.
Innanzitutto, il negazionismo è una interpretazione volta a negare la veridicità di determinati fatti storici di cui è documentato l’accadimento, affermandone l’invenzione. Invece il revisionismo è una reinterpretazione di fatti storici attraverso una ricostruzione diversa rispetto a quella che comunemente viene accettata. Tali ricostruzioni hanno a sostegno non la mera negazione ma basi scientifiche e storiche. Quest’ultima anche se spesso considerata scomoda e
discussa è una attività interpretativa legittima che rientra nell’esercizio del diritto di critica.
Diverso è il caso del negazionismo, il quale si pone al di fuori del diritto alla libera manifestazione del pensiero. Infatti, tale diritto è posto a fondamento dell’ordinamento democratico ed è uno dei primi diritti ad essere soppresso dai regimi totalitari. Ma il suo esercizio incontra dei limiti. Tra questi limiti vi sono i diritti della persona, intesi come diritto all’onore, alla reputazione, alla riservatezza, all’identità personale e alla dignità umana. Perciò si verificherebbe la violazione dei suddetti diritti se si consentisse di negare fatti storici accertati e ampiamente documentati dichiarandoli falsi ed inventati.
Inoltre la negazione di avvenimenti relativi alla morte programmata di migliaia di persone in quanto appartenenti ad un certo gruppo etnico e/o religioso lede la memoria di quanti non ci sono più e la dignità dei sopravvissuti e delle generazioni future che devono vivere senza la paura che quanto accaduto non si ripeta.
Nel 2016 il nostro legislatore è intervenuto aggiungendo un comma 3-bis all’art. 3 della L. n. 654 del 1975. Quest’ultima disciplina la materia volta al contrasto e alla repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Il comma 3-bis introdotto dalla L. n. 115/2016, prevede la pena della reclusione da 2 a 6 anni, se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che ne derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.
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