Il Diritto di Sapere – Il caso Cesare Battisti: uno spunto per una riflessione giuridica sull’istituto dell’estradizione

Il Diritto di Sapere – Il caso Cesare Battisti: uno spunto per una riflessione giuridica sull’istituto dell’estradizione

Homepage - I media molto spesso richiamano l’estradizione quando affrontano casi di soggetti condannati dall’autorità giudiziaria di uno Stato i quali si sottraggono all’esecuzione delle pene inflitte.

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I media molto spesso richiamano l’estradizione quando affrontano casi di soggetti condannati dall’autorità giudiziaria di uno Stato i quali si sottraggono all’esecuzione delle pene inflitte. Negli ultimi mesi, si è parlato del caso di Cesare Battisti, il quale venne condannato in contumacia all’ergastolo per 4 omicidi commessi in concorso durante il 1979, all’epoca facente parte del gruppo armato “Proletari Armati per il comunismo”. Questa vicenda è un’occasione per chiarire a grandi linee come sia strutturato il procedimento di estradizione.

In primo luogo, l’estradizione è uno strumento col quale gli Stati cooperano tra loro per reprimere i crimini; in maniera tale che i soggetti perseguiti per aver commesso un reato o in quanto la pena per cui sono stati condannati deve essere eseguita non possano andare a rifugiarsi in un altro Stato, consapevoli che resteranno impuniti.
In secondo luogo, tra gli stati membri dell’Unione Europea lo strumento dell’estradizione è stato sostituito con quello del mandato d’arresto europeo; in Italia è disciplinato dalla Legge n. 69 del 2005, in attuazione della direttiva quadro del Consiglio Europeo del 2002.

In Italia, la procedura di estradizione è disciplinata nel codice di procedura penale (artt. 696-722) ma questa è applicata in via residuale, ossia se manca una disposizione sovranazionale o se quest’ultima non dispone diversamente. Dunque, le norme del diritto internazionale generale e le convenzioni internazionali stipulate a tal proposito prevalgono, come sancito dall’art. 696 c.p.p., sul diritto interno. In particolare, tra gli stati che fanno parte del Consiglio d’Europa, si applica la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, ratificata in Italia con L. n. 300/1963; mente con altri stati che non fanno parte del Consiglio d’Europa vengono stipulati trattati bilaterali, ad esempio, il Trattato tra l’Italia ed il Brasile del 17 ottobre 1989 e ratificato in Italia con Legge n. 144/1991.

Detto ciò, occorre distinguere l’estradizione in due procedimenti: l’estradizione per l’estero (o passiva) in cui uno Stato estero richiede allo Stato italiano la consegna di una persona imputata o condannata con sentenza straniera ad una pena detentiva o altra misura di limitazione della libertà personale; e l’estradizione dall’estero (o attiva) in cui è lo Stato italiano a presentare istanza di estradizione ad un paese estero per la consegna di una persona imputata o condannata.

Il Ministero della Giustizia è competente a decidere sulla richiesta di estradizione presentata da uno Stato estero ed a proporre domanda di estradizione in caso di estradizione attiva. La disciplina sull’estradizione è ispirata ad una serie di principi, innanzitutto il principio della doppia incriminazione, in base al quale il fatto per cui si richiede l’estradizione deve essere previsto come reato in ambedue gli ordinamenti sia quello dello Stato richiedente sia dello Stato richiesto (tale principio è stato superato nell’ambito della disciplina del mandato d’arresto europeo).

Un secondo principio ispiratore è quello di specialità, in base al quale la persona estradata non può essere sottoposta all’esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale per u fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa.

In ultimo, il principio del ne bis in idem in base al quale lo stato ricevente non può concedere la consegna della persona se nei suoi confronti e per il fatto per il quale viene presentata domanda di estradizione è in corso un procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva.

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