Il Diritto di Sapere – I chiaro-scuri della nuova legge elettorale

Il Diritto di Sapere – I chiaro-scuri della nuova legge elettorale

Homepage - Nasce una nuova rubrica de La Fune, curata dalla nostra Annalisa Arcangeli. Di volta in volta cercheremo di entrare dentro leggi e vicende complesse, che riguardano la vita di tutti i cittadini, cercando di rendere il più comprensibile possibile quanto accade.

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Siamo quasi al termine della XVII legislatura ed in Parlamento è stata approvata la nuova legge elettorale che va a sostituire il sistema c.d. Italicum (mai usato e già dichiarato incostituzionale dalla Consulta il 16 Febbraio 2017) in vigore per la Camera dei Deputati ed il sistema elettorale c.d. Consultellum in vigore per il Senato, quest’ultimo, altro non è che la Legge n. 270/2005 ribattezzata “Porcellum”, ma con i correttivi della sentenza costituzionale che ne aveva dichiarato l’illegittimità.

Successivamente all’approvazione del 12 ottobre scorso da parte della Camera dei Deputati, il disegno di legge relativo al nuovo sistema elettorale è stato trasmesso al Senato, il quale si è pronunciato il 26 c.m. favorevolmente. Tutto ciò accompagnato da polemiche non solo in merito al contenuto del testo di legge ma anche circa il procedimento impiegato. Infatti, per consentire una celere approvazione da parte del Senato, come era già accaduto per l’Italicum, è stato posto il voto di fiducia sui principali articoli della legge elettorale. Si tratta di una prassi contestata da costituzionalisti di rilievo e dallo stesso Presidente del Senato Pietro Grasso.

Ma andiamo nel dettaglio del sistema c.d. Rosatellum-bis dal nome del relatore On. Ettore Rosato. Si tratta di un sistema misto, in cui il 36 % dei seggi saranno eletti con il metodo maggioritario in collegi uninominali ed il restante 64% dei seggi saranno divisi proporzionalmente tra le liste che hanno superato le soglie di sbarramento. Tale sistema è applicato ad entrambe le camere.

Ciò sta a significare che 232 seggi della Camera dei Deputati e 109 seggi del Senato (incluso il seggio della Valle d’Aosta ed i 6 del Trentino Alto Adige, mentre per il Molise 2 ed 1 i seggi fissati per le camere) saranno attribuiti, come prevede il sistema maggioritario, ai candidati più votati nei collegi uninominali. Per quanto concerne la candidatura nei collegi uninominali vige il divieto di pluricandidabilità, ossia ci si potrà candidare in un solo collegio uninominale.

Tale divieto, però, non impedirà all’aspirante alla carica parlamentare di poter presentare la sua candidatura (nell’eventualità in cui non venga eletto nel collegio uninominale) anche in uno o più collegi proporzionali, fino ad un massimo di 3.

Ciò, proprio per scongiurare l’ipotesi di candidarsi in una lista, non avere i voti sufficienti per essere eletti in quel collegio uninominale (in quanto vige la regola per cui “il più votato vince”) e restare così fuori dall’assemblea parlamentare.

Dunque, con il nuovo sistema elettorale, viene in aiuto al candidato il sistema proporzionale, il quale consentirà di essere eletti nei 386 seggi proporzionali della Camera dei Deputati e 200 seggi del Senato (esclusi i seggi della circoscrizione estero). Le liste per le camere, ancora una volta, chiameranno gli elettori ad esprimere una preferenza attraverso l’apposizione di un segno sul nome di uno dei candidati.

Ancora una volta ci troviamo di fronte all’ennesimo listino “bloccato”, in cui partiti e movimenti politici sceglieranno quali soggetti presentare alla carica di onorevoli. Per consentire all’esercente il diritto di voto di manifestare la sua volontà, la lista dei candidati sarà per così dire “corta”, ossia andrà da un minimo di 3 ad un massimo di 6 nomi. Infatti, la stessa Consulta, nella sentenza che dichiarava l’incostituzionalità della Legge Calderoli, aveva bocciato le liste bloccate in quanto troppo lunghe, ed inoltre non consentivano all’elettore di manifestare la sua preferenza.

Per quanto concerne le soglie di sbarramento la lista che decide di concorrere da sola dovrà raggiungere il 3% dei voti validi espressi su base nazionale per la Camera dei Deputati, su base regionale per il Senato della Repubblica. Mentre la quota minima da raggiungere per la coalizione è del 10 %, ma al suo interno, almeno una lista deve aver raggiunto il 3% dei voti validi.

Da segnalare è la disciplina relativa al trasferimento dei voti ottenuti dalle liste interne alla coalizione le quali non abbiano superato la soglia di sbarramento del 3% ma che al contempo abbiano raggiunto l’1% dei voti validi. Tali liste pur non ottenendo seggi contribuiranno a far ottenere alle liste della medesima coalizione che hanno superato la soglia del 3% altri seggi, utilizzando il criterio di suddivisione proporzionale dei voti alle liste più votate. Tale tecnica di distrazione del voto espresso da alcuni elettori a favore di liste votate da altri tradisce il principio costituzionale del voto libero, eguale, segreto e diretto.

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